Il testo dell'art 151 cod civ, nella formulazione pregressa, anteriore alla riforma del 1975, ammetteva la separazione personale dei coniugi soltanto per colpa e per altre cause tassativamente indicate ed identificate nell'adulterio, nel volontario abbandono, sevizie, eccessi, minacce o ingiurie gravi, condanna penale e nonchè nella non fissata residenza. Alla luce della precedente normativa, separazione e colpa costituivano, difatti, un connubio quasi indissolubile. Una volta svincolata, (...)
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Diritto della famiglia e dei minori
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